La disposizione del Decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e con la C.M. n. 14/E del 6 giugno 2020 vengono forniti importanti chiarimenti sul tema.

Ambito soggettivo

Si ricorda come ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020 (pertanto per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019), spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito di imposta spetta:

  • alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente (la circolare dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che si deve far riferimento alle attività riconducibili alla sezione 55 dei codici ATECO);
  • agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il credito di imposta è concesso anche se è svolta, oltre all’attività istituzionale, anche un’attività commerciale in modo non prevalente o esclusivo.

La C.M. n. 14/E/2020 ha altresì precisato che possono beneficiare del credito di imposta anche:

  • i soggetti che applicano il regime forfetario;
  • gli imprenditori e le imprese agricole che determinano il reddito sia su base catastale sia con i criteri ordinari del reddito di impresa.

La soglia dei ricavi o compensi va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.