L’art. 22 del D.L. 124/2019 ha introdotto un credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro, per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati (si veda l’Informativa Unistudio n. Informativa 4/2020).
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
- mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
- in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1/07/2020. Le transazioni agevolate riguardano quindi esclusivamente le cessioni di
beni/prestazioni di servizi nei confronti dei privati.
Il credito di imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa relativa alle commissioni;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex. art. 61/109 del TUIR.
L’agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli “aiuti de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.
Per consentire ai contribuenti di quantificare il credito di imposta gli operatori finanziari devono:
- trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le informazioni necessarie per controllare la spettanza del credito di imposta;
- trasmettere all’esercente, mensilmente e telematicamente, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte. La trasmissione è effettuata mediante un formato che garantisca l’integrità/inalterabilità (ad esempio tramite PEC o mediante pubblicazione sul sito dell’operatore finanziario) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.