Come noto, è stato introdotto un credito di imposta a favore degli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro, per le commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da consumatori finali (si veda l’Informativa Unistudio n. 53/2020).
Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
− mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari o con altri mezzi di pagamento elettronici tracciabili;
− in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dall’1/07/2020.
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa relativa alle commissioni.
Il modello F24 è presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate pena lo scarto dell’operazione.
Con la risoluzione n. 48/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito lo specifico codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito di imposta in esame:
– codice “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22 decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Si ricorda, infine, che i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate.