Definite le percentuali di fruizione del credito e il codice tributo per l’utilizzo in compensazione mediante modello F24
Con Provvedimento n. 302831 del 11/09/2020, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota la misura percentuale (pari al 15,6423%) di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (dettagliatamente analizzato nell’Informativa Unistudio n. 52/2020 alla quale si rinvia) da applicare al credito teorico oggetto di comunicazione.
Il credito spettante a ciascun beneficiario risulta pari:
- all’importo risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per 15,6423%, con troncamento all’unità di euro;
- entro il limite di euro 60.000.
Per non incorrere in errori ogni contribuente può verificare l’esatto importo del credito effettivamente spettante accedendo nell’area riservata del proprio cassetto fiscale.
Come noto il credito d’imposta spettante può essere usufruito, alternativamente:
- come detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione fin da subito mediante modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento;
- cessione, anche parziale, del credito d’imposta a terzi soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Per quanto al punto b), con la Risoluzione Ministeriale n. 52/2020 del 14/09/2020, è stato istituito il codice tributo specifico per effettuare la compensazione: “6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Il suddetto codice tributo deve esser esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito di imposta, il suddetto codice tributo deve esser esposto nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere sempre indicato il valore “2020”.