Nella presente informativa si analizza la facoltà introdotta in sede di conversione del D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, al fine di contenere gli effetti negativi sui bilanci 2020 prodotti dall’emergenza sanitaria da COVID-19, di sospendere in tutto o in parte le relative quote di ammortamento di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali non imputandole a Conto economico.
Il Codice Civile prevede che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Qualora si eserciti la facoltà di cui sopra, la quota di ammortamento non contabilizzata per effetto della sospensione dovrà essere imputata al Conto economico del bilancio dell’esercizio successivo, e allo stesso modo le altre quote, producendo, di fatto, lo “slittamento” di un anno dell’originario piano di ammortamento.
La facoltà in esame è riservata ai soggetti che non adottano i Principi contabili internazionali e ha effetti solo civilistici, essendo comunque consentita la possibilità di dedurre extra-fiscalmente la quota di ammortamento non imputata a Conto economico sia ai fini IRES che IRAP.
La scelta di avvalersi della facoltà di sospendere la quota di ammortamento dovrà essere adeguatamente argomentata nella Nota integrativa, evidenziando:
- le ragioni della deroga alle disposizioni del Codice Civile quanto disposto dall’art. 2426, comma 1, n. 2);
- l’iscrizione e l’ammontare della riserva indisponibile che dovrà essere per tale motivo accantonata;
- l’influenza della deroga sulla rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa.
È da ritenere che rientrino nell’ambito applicativo della norma anche i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e le microimprese, nonostante per quest’ultime possa generarsi qualche dubbio con riguardo all’informativa da fornire in bilancio, posto che le stesse sono esonerate dalla redazione della Nota integrativa; si attende conferma che tale informativa possa essere fornita in calce allo Stato patrimoniale.
I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame dovranno destinare ad un’apposita riserva indisponibile gli utili 2020 per un ammontare pari alla quota di ammortamento sospesa nell’esercizio; lo svincolo avverrà al termine del periodo di ammortamento.
Nel caso in cui gli utili prodotti nel 2020 siano insufficienti occorrerà così procedere:
- se l’utile dell’esercizio è inferiore a quello della quota di ammortamento sospesa, la riserva sarà integrata impiegando altre riserve di utili o comunque altre riserve patrimoniali disponibili;
- se l’ammontare dell’utile dell’esercizio e delle riserve disponibili è inferiore alla quota di ammortamento sospesa, la differenza dovrà essere integrata tramite l’accantonamento degli utili degli esercizi successivi.
Sotto il profilo temporale, la sospensione può essere effettuata con riguardo all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Agosto (15 Agosto 2020), pertanto:
- per i soggetti solari (con periodo di imposta 1/01/2020-31/12/2020), la sospensione riguarderà il bilancio 2020;
- per gli altri soggetti, la sospensione riguarderà l’esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020.
Si precisa che la facoltà è riferibile anche ai bilanci infrannuali e ai bilanci consolidati.
Permangono dei dubbi circa la possibilità di applicare congiuntamente sia la sospensione degli ammortamenti che la rivalutazione dei beni di impresa nel bilancio 2020, anch’essa introdotta dal “Decreto Agosto” e dettagliatamente analizzata nell’Informativa Unistudio n. 61/2020 alla quale si rinvia, non avendo subito modifiche rilevanti in sede di conversione del decreto stesso.