La Legge n. 178 del 30/12/2020, c.d. “Legge di bilancio 2021” in vigore dall’1/01/2021, ha introdotto diverse novità in ambito fiscale e previdenziale.
Di seguito vengono esaminate le principali disposizioni a favore di imprese ed esercenti arti e professioni rinviando a successive informative la disamina delle ulteriori modifiche introdotte.
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2022, ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta differenziato in funzione delle diverse tipologie di beni agevolabili.
La nuova norma si sovrappone in parte (per gli investimenti effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2020) con l’agevolazione introdotta con la “Legge di bilancio 2020” dettagliatamente analizzata nell’Informativa Unistudio n. 7/2020 per gli investimenti in beni materiali effettuati tra l’1/01/2020 ed il 31/12/2020 (ovvero entro il 30/06/2021 a condizione che entro il 31/12/2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e che sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione). Sono conseguentemente attesi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per comprendere la sinergia tra le due norme di legge.
Ambito soggettivo di applicazione
Il credito di imposta è riconosciuto indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
La fruizione del beneficio in esame è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi non rientranti nella categoria “Industria 4.0” l’agevolazione spetta anche agli esercenti arti e professioni.