La Legge di bilancio 2020 ha modificato la disciplina di determinazione del “fringe benefit” in capo ai dipendenti, in ipotesi di veicolo concesso in uso promiscuo, prevedendo una tassazione commisurata all’impatto ambientale del veicolo prescelto. Nessuna modifica è stata invece apportata alla deducibilità del costo in capo all’impresa.

Tassazione in capo al dipendente

La concessione in uso promiscuo di un veicolo al dipendente costituisce per lo stesso un “fringe benefit” (compenso in natura) che concorre a tassazione secondo quanto stabilito dall’art. 51 del Testo Unico delle imposte. I veicoli interessati sono:

  • autovetture;
  • autoveicoli per il trasporto promiscuo;
  • autocaravan;
  • motocicli;
  • ciclomotori.

Si applicano gli stessi criteri di calcolo previsti per i dipendenti anche nel caso in cui il veicolo sia concesso in uso promiscuo agli amministratori.
Vengono individuati due differenti trattamenti fiscali a seconda che i veicoli siano stati concessi in uso promiscuo ai dipendenti prima o dopo la data del 30/06/2020.

Veicoli concessi in uso promiscuo fino al 30/06/2020

Continua ad applicarsi la previgente normativa per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati entro il 30/06/2020. Per questi costituisce “fringe benefit” il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato per lo specifico veicolo sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle dell’ACI.

Veicoli concessi in uso promiscuo dal 01/07/2020

Per i veicoli di nuova immatricolazione l’importo del “fringe benefit” da assoggettare a tassazione è strettamente connesso all’inquinamento prodotto ed è così determinato:

  • con valori di emissione di anidride carbonica non superiore a 60g/km, è costituito dal 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle dell’ACI;
  • con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km, è costituito dal 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle dell’ACI;
  • con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km, è costituito dal 40% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle dell’ACI per il 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;
  • per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km, è costituito dal 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle dell’ACI per il 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

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