La Direttiva 2018/822/UE, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 100/2020, ha previsto l’obbligo di comunicazione dei c.d. “meccanismi transfrontalieri”, ossia operazioni, accordi o schemi di pianificazione fiscale a livello internazionale diretti a ottenere vantaggi fiscali potenzialmente dannosi per l’Erario.

La presente Informativa illustra il nuovo adempimento.

Adempimento

Trattasi della comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli schemi di pianificazione fiscale potenzialmente dannosi per l’Erario c.d. “meccanismi transfrontalieri”.
Soggetti obbligati alla comunicazione Gli intermediari (tra cui banche, SIM, fiduciarie e professionisti) e i contribuenti che elaborano, partecipano e attuano un “meccanismo transfrontaliero.”
Il contribuente può assumere il duplice ruolo di utilizzatore del meccanismo e di intermediario dello stesso nell’ambito dei gruppi di imprese (ad esempio, la holding potrebbe elaborare il meccanismo e assumere la qualifica di intermediario, mentre le società del gruppo sarebbero gli utilizzatori/contribuenti).
L’obbligo è posto in capo agli intermediari e, solo al ricorrere di una delle seguenti circostanze, tale obbligo è preso in carico dal contribuente:

  • l’intermediario è esonerato dall’obbligo di comunicazione;
  • assenza dell’intermediario;
  • qualora l’intermediario non abbia fornito al contribuente la documentazione attestante che le informazioni sono già state oggetto di comunicazione.
“Meccanismi transfrontalieri” da comunicare

Gli obblighi di comunicazione nascono in presenza di 4 requisiti:

  1. carattere transnazionale del meccanismo;
  2. presenza di almeno un indice di rischio di elusione o evasione fiscale;
  3. presenza di una riduzione anche potenziale dell’imposta;
  4. criterio del vantaggio principale.
Tempistica delle comunicazioni

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate è attuata entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui è stato messo in atto il meccanismo o è stata fornita assistenza per l’attuazione dello stesso. Le comunicazioni relative ai “meccanismi transfrontalieri” relativi al periodo tra il 25/06/2018 e il 31/12/2020 sono effettuate entro il 28/02/2021.

Sanzioni

In caso di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa da 3.000,00 a 31.500,00 Euro per ogni singolo “meccanismo transfrontaliero” con applicazione del cumulo giuridico. In caso di comunicazione incompleta o inesatta si applica la sanzione da 1.000,00 a 10.500,00 Euro. Sono previste sanzioni ridotte in ipotesi di comunicazione entro 15 giorni.

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