Il “Decreto Sostegni-bis”, come modificato in sede di conversione in legge, ha introdotto:
- a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast (in precedenza “dotate di codice identificativo detenuto presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo),
- un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021,
- per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti,
comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 191910 del 15/07/2021 ha definito i criteri e le modalità per fruire del credito di imposta. Ha approvato, anche, il modello di comunicazione che i beneficiari devono utilizzare per comunicare le spese agevolabili.
La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche
- direttamente dal contribuente
- avvalendosi di un intermediario abilitato mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate
- tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La comunicazione può essere inviata dal 4/10/2021 al 4/11/2021.
Nello stesso periodo è possibile:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Si ricorda come il credito d’imposta spetti fino ad un massimo di 60.000,00 Euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per l’anno 2021.
Il Provvedimento precisa che l’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 12/11/2021.