L’opzione in ambito societario, rispetto alla fattispecie civilistica, si distingue per natura, struttura e funzionamento, dimostrando una grande versatilità nel perseguire scopi e funzioni assai diverse a livello parasociale. La natura di negozio preparatorio, però, fa sorgere possibili dubbi interpretativi circa l’applicabilità della disciplina codicistica dei patti parasociali e, pertanto, è necessaria un’indagine preventiva al fine di individuare la causa concreta perseguita dalle parti, anche per evitare di ricadere in altre ipotesi di nullità previste dall’ordinamento. Nel presente contributo, quindi, si analizzano le principali funzioni del patto di opzione in ambito societario, anche alla luce della più recente giurisprudenza.

Caratteristiche

Il patto di opzione è un contratto con cui le parti predispongono il contenuto di un futuro regolamento contrattuale e convengono che una di esse manterrà ferma la propria dichiarazione mentre l’altra sarà libera di accettare entro un termine.

La fattispecie è regolata dall’art. 1331 c.c., secondo il quale quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’art. 1329 c.c. Se per l’accettazione non è stato fissato un termine, questo può essere stabilito dal giudice.
Il patto di opzione, pertanto, è un c.d. contratto preparatorio di un successivo contratto finale che si perfeziona mediante la dichiarazione unilaterale di una parte (c.d. opzionario) che accetta la proposta formulata dall’altra parte (c.d. concedente).

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L’articolo dell’Avv. Cristiano Bertazzoni è apparso sulla rivista “Società Contratti Bilancio Revisione”, edita da Eutekne