La Legge di conversione n.215/2021 del Decreto fiscale ha introdotto, a decorrere dal 21 dicembre 2021, un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.).
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro è intervenuto con la Nota n. 29 dell’11/01/2022 per fornire le prime indicazioni utili per il corretto adempimento dell’obbligo, con riferimento:
- sia ai rapporti di lavoro in essere alla data di pubblicazione della Nota;
- che a quelli iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati.
In entrambi i casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro i 7 giorni di calendario successivi alla pubblicazione della Nota, ossia entro il 18 gennaio 2022.
Per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati dopo l’11/01/2022, restano ferme le regole ordinarie fissate dal D.L. n. 146/2021, secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione da parte del lavoratore autonomo occasionale.
Modalità di comunicazione
La comunicazione dell’avvio dell’attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere effettuata con le modalità operative già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente, ossia tramite sms o posta elettronica. In attesa dell’aggiornamento/integrazione di tali applicativi, la comunicazione dovrà essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica (ordinaria e non elettronica) messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (elenco allegato) competente per territorio, ossia del luogo in cui si svolge la prestazione.
Tale e-mail preventiva dovrà contenere le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico. Le comunicazioni trasmesse potranno essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l’attività del prestatore abbia inizio.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione in oggetto, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, ivi compreso il caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.