Esaminiamo le principali disposizioni introdotte a favore di imprese ed esercenti arti e professioni dalla c.d. “Legge di bilancio 2022” in vigore dall’1/01/2022.

Abolizione dell’IRAP per le persone fisiche

Con la Legge di Bilancio 2022 viene stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) non sarà più dovuta da parte delle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali (ditte individuali);
  • arti e professioni (artisti e professionisti).

Conseguentemente per tali contribuenti gli ultimi adempimenti saranno quelli relativi al periodo di imposta 2021 e più precisamente:

  • presentazione della dichiarazione IRAP 2022 (relativa al periodo di imposta 2021) entro il 30/11/2022;
  • versamento del saldo IRAP (relativo al periodo di imposta 2021) entro il 30/06/2022 (ovvero entro il 22/08/2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non saranno invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.
Si ricorda che prima del 2022 risultavano già esclusi dall’IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che si avvalevano del regime forfetario di cui alla Legge n. 190/2014 o di quello di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011 o in quanto privi di autonoma organizzazione.

Risulteranno invece ancora assoggettati all’IRAP gli altri contribuenti che svolgono attività economiche nella forma di società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti.

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Sospensione degli ammortamenti

Come noto, il c.d. “Decreto Agosto” aveva introdotto la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la rilevazione a conto economico delle quote di ammortamento di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali, con riguardo all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto (15 Agosto 2020), pertanto:

  • per i soggetti c.d. “solari” (con periodo di imposta 1/01/2020-31/12/2020), la sospensione ha riguardato il bilancio 2020;
  • per gli altri soggetti, la sospensione ha riguardato l’esercizio in corso alla data del 15 agosto 2020.

La Legge di bilancio 2022 prevede che la suddetta misura sia estesa anche all’esercizio successivo e, quindi esemplificando, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, in relazione ai bilanci 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio in corso al 15/08/2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La nuova sospensione degli ammortamenti sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento o che hanno effettuato il normale ammortamento.

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