Il decreto legislativo n. 192/2021 attua le disposizioni previste dalla Direttiva UE 2018/1910 relativamente alle cessioni intracomunitarie. Il DL introduce nell’ordinamento italiano una specifica normativa su:
- natura sostanziale del codice identificativo IVA del cessionario e dei relativi modelli Intrastat,
- transazioni a catena che vengono realizzate in ambito UE
- cosiddette operazioni di “call-off stock”.
Codice Identificativo IVA del cessionario
Il decreto ha introdotto due ulteriori condizioni sostanziali affinché una cessione intra-Ue possa essere considerata non imponibile:
- il cessionario abbia comunicato il numero di identificazione attribuito da un altro Stato membro;
- il cedente abbia compilato l’elenco Intrastat ovvero, sia in grado di giustificare l’incompleta o mancata compilazione dello stesso.
Conseguentemente il cedente che intende emettere una fattura non imponibile ex articolo 41 del DL n. 331/93 dovrà:
- acquisire dal cessionario il codice identificativo;
- controllare l’esistenza dello stesso sul sistema Vies e presentare, in relazione alla specifica operazione, il relativo Intrastat vendite (Intra1).
Cessioni a catena
Prima di analizzare la particolare disciplina introdotta per le cessioni intra è necessario partire da alcune definizioni:
- per cessioni a catena INTRA-UE si intendono le cessioni successive di beni con il coinvolgimento di almeno tre soggetti (primo cedente/operatore intermedio/cessionario finale) oggetto di un unico trasporto, da uno Stato membro ad un altro Stato membro direttamente dal primo cedente al cessionario finale;
- per operatore intermedio si intende un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto.
Risulta inoltre fondamentale capire a quale delle due (nel caso in cui esemplificando i soggetti coinvolti siano solo tre) cessioni “attribuire” il trasporto, in quanto solamente quest’ultima sarà configurabile quale cessione intracomunitaria e non anche l’altra cessione definita “cessione senza trasporto”.
Trasporto eseguito dal primo cedente
Se il trasporto è curato dal primo cedente, lo stesso è “attribuibile” alla prima cessione (primo cedente/operatore intermedio) che dovrà pertanto essere considerata quale cessione comunitaria non imponibile.
La successiva cessione, dall’operatore intermedio al cessionario finale, è invece da considerarsi quale “cessione senza trasporto” ed in tale fattispecie solamente una norma speciale consente all’operatore intermedio di non identificarsi nello Stato del cessionario finale per assolvere l’IVA sulla cessione fatta nei confronti di quest’ultimo, dovendo solamente adempiere all’obbligo di designare quest’ultimo come debitore dell’imposta e potendo conseguentemente anche egli stesso porre in essere una cessione comunitaria non imponibile.
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