Esaminiamo le principali novità introdotte dalla Legge di conversione del c.d. Decreto Sostegni-ter ossia la Legge n. 25 del 28/03/2022 entrata in vigore il 29/03/2022.

Bonus canoni locazioni imprese turistiche

Il Decreto Sostegni-ter ha prorogato il credito di imposta in relazione ai canoni versati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
In sede di conversione in legge è stata prevista l’estensione del beneficio anche alle imprese con codice attività 93.11.20 “Gestione di piscine”.

Revoca rivalutazione attività immateriali

Il Decreto Agosto 2020 ha introdotto la possibilità di rivalutare i beni di impresa anche fiscalmente mediante il versamento di un’imposta sostituiva del 3%.
La Legge di bilancio 2022 ha introdotto la possibilità di revocare, anche parzialmente, la predetta rivalutazione dei beni immateriali (marchi e avviamento). L’Agenzia delle Entrate stabilirà, con un apposito provvedimento, modalità e termini.

La motivazione per tale revoca nasce dal regime fiscale peggiorativo introdotto successivamente alla rivalutazione.
L’impresa che revocherà gli effetti della rivalutazione potrà optare alternativamente per

  • il rimborso dell’imposta sostitutiva del 3% versata
  • l’utilizzo in compensazione nel modello F24.

La Legge di conversione del Decreto Sostegni ter introduce la revoca anche civilistica della rivalutazione. La revoca è consentita ai soli soggetti che decidono di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione e si sostanzia nella eliminazione dal bilancio d’esercizio degli effetti anche contabili della rivalutazione effettuata.
In sostanza, le imprese che decidono di revocare la “rivalutazione fiscale” effettuata possono:

  1. mantenere nell’attivo di bilancio i maggiori valori dei beni e la riserva di rivalutazione rinunciando però ai vantaggi fiscali connessi all’operazione, rilevando conseguentemente la relativa fiscalità differita;
  2. rinunciare non solo agli effetti fiscali ma anche a quelli civilistici della rivalutazione effettuata, riportando quindi la situazione a quella esistente prima della rivalutazione medesima con storno dei maggiori valori e della riserva di rivalutazione.

Nelle note al bilancio dovrà essere fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della
revoca

Sospensione ammortamenti

Come noto è stata introdotta la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, la rilevazione a conto economico delle quote di ammortamento di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali con riguardo al trascorso esercizio 2020.
La Legge di bilancio 2022 aveva previsto che la misura fosse estesa anche all’esercizio successivo, ossia ai bilanci 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio in corso al 15/08/2020, non avevano effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Il Decreto Milleproroghe ha modificato la norma e consentito la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza la suddetta limitazione.
Il Decreto Sostegni ter post conversione ha ulteriormente prorogato la sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali all’esercizio in corso al 31/12/2021 e al 31/12/2022.
Il decreto, quindi, estende per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, ai bilanci 2022 il regime derogatorio di sospensione, anche parziale, degli ammortamenti.

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