Il Decreto Ucraina ha introdotto misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in Ucraina. Le misure sono entrate in vigore il 22/03/2022.

Le risoluzioni n. 18/E/2022 e 13/E/2022 hanno istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di seguito analizzati.

Contributo straordinario a favore delle imprese (diverse dalle c.d. “energivore”) per l’acquisto di energia elettrica

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21/12/2017, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31/12/2022;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa (IREPEF/IRES) né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale
    cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
  • del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • non è soggetto al limite di 250.000,00 Euro annuo previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi e al limite di 2.000.000,00 di Euro annuo per l’utilizzo in compensazione dei crediti.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero e non anche parzialmente, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di:

  • banche e intermediari finanziari;
  • società appartenenti a un gruppo bancario;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

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Contributo straordinario a favore delle imprese (diverse da quelle a forte consumo di gas naturale) per l’acquisto di gas naturale

Alle imprese, diverse da quelle a forte consumo di gas naturale1, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31/12/2022;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa (IREPEF/IRES) né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • non è soggetto al limite di 250.000,00 Euro annuo previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi e al limite di 2.000.000,00 di Euro annuo per l’utilizzo in compensazione dei crediti.

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