Il D.L. n. 36/2022 – Decreto PNRR, entrato in vigore il 1 maggio 2022, ha introdotto misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Estensione della fattura elettronica
Esteso l’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI).
In particolare, a decorrere dall’1/07/2022, saranno obbligati ad emettere fattura elettronica anche:
- i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (i cosiddetti minimi) di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 Euro;
- i soggetti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. n. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000,00 Euro;
- le associazione e gli enti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 Euro.
A decorrere dall’1/01/2024, i soggetti sopra indicati, saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi.
I soggetti per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall’1/07/2022 non saranno soggetti all’applicazione della sanzione per tardiva od omessa fatturazione nel terzo trimestre del 2022 (luglio – agosto – settembre), qualora il documento elettronico venga emesso entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti elettronici
Come noto, il D.L. n. 179/2012 ha stabilito, a decorrere dal 30/06/2014, che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.
Dal 30/06/2022 (in precedenza era l’1/01/2023) nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettronica si applica, nei confronti del soggetto obbligato, la sanzione amministrativa pari a 30,00 Euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
La sanzione è irrogata a prescindere dall’importo della transazione rifiutata.
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