Si esaminano le principali novità fiscali introdotte in sede di conversione del D.L. n. 73/2022 – c.d. Decreto Semplificazioni dalla Legge n. 122/2022.

Stampa e conservazione dei registri contabili

Viene stabilito che i registri contabili

  • libro giornale,
  • libro degli inventari,
  • registri prescritti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
  • scritture ausiliarie comprese quelle di magazzino,
  • registro dei beni ammortizzabili

si considerino regolarmente tenuti con sistemi elettronici o conservati elettronicamente anche senza il completamento della procedura di stampa su supporto cartaceo o di apposizione di firma digitale e marcatura temporale entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. È però condizione necessaria  che gli stessi, in sede di accesso, ispezione e verifica, da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate e/o della Guardia di Finanzia, risultino non solo aggiornati sui sistemi elettronici ma anche stampabili a richiesta dei funzionari e in loro presenza.

La nuova disciplina introduce delle evidenti semplificazioni che riguardano però esclusivamente gli specifici registri contabili sopra indicati e non anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, altri documenti a rilevanza fiscale, quali le fatture elettroniche ovvero le integrazioni o le autofatture relative al “nuovo esterometro” che transitano dallo Sdi, per le quali come noto deve essere posto in essere un sistema di conservazione elettronica al fine di garantirne autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità.

Si richiama altresì l’attenzione sul fatto che potrebbe risultare rischioso “lasciare” i dati solamente nel sistema gestionale in quanto non vi è assoluta certezza dell’immodificabilità dei dati rappresentati sino al momento della stampa, che sarebbe invece garantita, ad esempio, da un sistema di conservazione elettronica.

Presentazione degli elenchi INTRASTAT

Viene abrogata, in sede di conversione, la disposizione introdotta dal Decreto Semplificazioni la quale prevedeva che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT potesse avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi si riferivano.
Ritorna pertanto in vigore, a regime, la normativa previgente che stabiliva, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento quale termine ultimo per l’invio degli elenchi INTRASTAT, sia su base mensile che su base trimestrale.

Obblighi di pubblicità delle erogazioni pubbliche

Le imprese devono pubblicare annualmente gli importi e le informazioni relativi a:

  • sovvenzioni;
  • sussidi;
  • vantaggi;
  • contributi o aiuti,

di importo pari o superiore a 10.000,00 Euro complessivi, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni secondo modalità differenziate a seconda che le stesse siano o meno tenute alla redazione del bilancio ordinario.

I soggetti che redigono la nota integrativa abbreviata (sono attesi chiarimenti se la nuova normativa risulti applicabile anche con riferimento ai soggetti che redigono i bilanci cosiddetti “micro”) e gli enti non commerciali possono alternativamente scegliere di pubblicare le suddette informazioni, entro il 30/06 dell’anno successivo la percezione delle erogazione pubbliche, sui siti internet dedicati o nella nota integrativa entro la data di approvazione del bilancio.

In assenza di una specifica decorrenza, la dottrina maggioritaria ritiene che le nuove disposizioni si applichino alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.

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