Si ricorda come il comma 3 dell’art. 95 del TUIR preveda che rientrino tra le spese deducibili per l’impresa i costi di percorrenza (o le tariffe di noleggio) per l’utilizzo dell’autovettura personale (o presa a noleggio) da parte degli amministratori e dei dipendenti utilizzate nelle trasferte di lavoro relative alle autovetture a benzina fino a 17 cavalli fiscali e fino a 20 cavalli fiscali per le autovetture con motore diesel.

L’ammontare del rimborso, previa presentazione di nota spese da parte del dipendente o dell’amministratore, deve essere determinato prendendo a riferimento le tariffe ACI pubblicate per la specifica autovettura utilizzata (si veda il sito internet www.aci.it nella sezione “Costi chilometrici”).

Si evidenzia come, qualora la potenza dell’autovettura ecceda i suddetti limiti, la norma non indichi la tipologia di auto da prendere a riferimento, limitandosi a definire la predetta soglia di deducibilità (auto fino a 17 cavalli fiscali se benzina o 20 cavalli fiscali se diesel).

Onde evitare possibili recuperi a tassazione in sede di verifica fiscale, si consiglia di utilizzare i “valori medi” relativi ai costi delle autovetture con 17 o 20 cavalli fiscali predisposti dall’ACI per tutte le autovetture che superano i limiti suddetti e per le quali non esista un modello analogo con cilindrata non superiore ai predetti limiti.

Per eventuali rimborsi chilometrici liquidati con valori superiori a quelli fiscalmente concessi, la parte che eccede deve essere considerata costo non deducibile.
Si riportano nelle tabelle in calce i “valori medi” aggiornati al mese di settembre 2022.

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