Nel corso del 2022 sul tema oggetto di trattazione nella presente Informativa è intervenuta una precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 3 del 14/02/2022) con riferimento al trattamento degli omaggi oggetto della propria attività di impresa da parte dei c.d. “commercianti al dettaglio” (di cui all’art. 22 del Testo Unico IVA). Per il resto la disciplina applicabile rimane pressoché invariata rispetto a quella in vigore nell’anno 2021 e viene di seguito riassunta.

Ai fini IVA per i beni omaggiati:
  • oggetto della propria attività di impresa l’IVA risulta detraibile a prescindere dal valore unitario del bene, in quanto la successiva cessione gratuita risulta sempre soggetta ad IVA;
  • non rientranti nella propria attività di impresa l’IVA risulta detraibile se il costo unitario del bene non è superiore a 50,00 Euro. Qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni, occorre considerare il costo dell’intera confezione, anziché quello dei singoli componenti, ai fini di determinare la soglia dei 50,00 Euro.
Ai fini delle imposte dirette le spese per gli omaggi di valore unitario:
  • fino a 50,00 Euro risultano interamente deducibili;
  • superiore a 50,00 Euro, soggiacciono
    • al generale limite di deducibilità fissato per le spese di rappresentanza nl limite di:
      • 1,5% per ricavi fino a 10.000.000,00 di Euro;
      • 0,6% per ricavi che eccedono 10.000.000,00 di Euro e fino a 50.000.000,00 di Euro,
      • 0,4% per la parte che eccede 50.000.000,00 di Euro
    • e all’ulteriore requisito dell’inerenza, ossia, deve trattarsi di spese effettivamente sostenute e documentate, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, sostenute o con criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o coerentemente con pratiche commerciali di settore.

La successiva tabella riassuntiva evidenzia il trattamento fiscale degli omaggi natalizi relativi a beni rientranti nell’attività esercitata, differenziato in funzione dello specifico beneficiario sia esso un cliente o un dipendente. La tabella indica che all’azienda che omaggia beni oggetto della propria attività di impresa, essendo la successiva cessione gratuita sempre soggetta ad IVA, è consentita la detrazione dell’IVA assolta.

La rivalsa dell’IVA nei confronti di chi riceve l’omaggio non è obbligatoria e generalmente non viene operata. L’IVA per la quale non è esercitata la rivalsa non si somma al costo complessivo del bene omaggiato ma diviene un autonomo costo indeducibile ex art. 99 del Testo Unico delle Imposte.

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