Con la presente Informativa vengono esaminate le ulteriori disposizioni introdotte a favore di imprese ed esercenti arti e professionisti dalla c.d. “Legge di bilancio 2023” in vigore dall’1/01/2023 oltre a quelle già esaminate nell’Informativa n. 4/2023.
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas – proroga per il primo trimestre 2023
Viene prevista l’estensione anche per il primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto per le imprese:
- energivore, un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della
componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023; - gasivore, un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel primo trimestre 2023;
- non gasivore, un credito d’imposta pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023.
Tali crediti d’imposta:
- dovranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31/12/2023;
- potranno essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario dovrà comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31/12/2023;
- non concorreranno alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Viene stabilito uno specifico obbligo per il fornitore dell’impresa diversa dalle imprese a forte consumo di gas naturale/diversa dalle imprese c.d. “energivore”, beneficiaria del credito d’imposta che si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel quarto trimestre 2019.
In capo al fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, vi è l’onere di comunicare al cliente, a fronte di specifica richiesta:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
- l’ammontare del credito di imposta spe=ante per il primo trimestre 2023.
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