Vediamo le principali disposizioni introdotte dal “Decreto Blocca Cessioni” con riferimento alle detrazioni edilizie

Blocco delle opzioni relative alla cessione del credito ed allo sconto in fattura

A decorrere dal 17/02/2023, non è più possibile – con riferimento alle detrazioni edilizie di cui all’art. 121 c. 2 D.L. 34/2020 – esercitare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.

I soggetti beneficiari delle detrazioni in esame, pertanto, potranno solamente usufruire delle stesse nella propria dichiarazione dei redditi secondo le ordinarie modalità.

La disposizione riguarda solamente l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura e per la prima cessione. Infatti, nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti, potranno continuare ad essere oggetto di cessione i crediti già presenti nell’apposita Piattaforma, nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, sono state previste alcune specifiche fattispecie, per le quali è ancora possibile esercitare le suddette opzioni. Pertanto, nei seguenti casi sarà ancora possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche successivamente al 17/02/2023:

  1. detrazione del 75% per gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  2. interventi rientranti nel cd. “Superbonus”, diversi da quelli effettuati dai condomini, per i quali alla data del 16/02/2023 risulti regolarmente presentata la CILA;
  3. interventi rientranti nel cd. “Superbonus” effettuati dai condomini, per i quali alla data del 16/02/2023 risulti congiuntamente:
    a. adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori;
    b. regolarmente presentata la CILA;
  4. interventi rientranti nel cd. “Superbonus” che comportano la demolizione e la ricostruzione di edifici, per i quali alla data del 16/02/2023 risulti regolarmente presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abitativo idoneo;
  5. interventi diversi da quelli rientranti nel cd. “Superbonus”, per i quali alla data del 16/02/2023 risultino alternativamente:
    a. regolarmente presentata la richiesta del titolo abitativo idoneo;
    b. siano già iniziati i lavori, nei casi in cui non è richiesto alcun titolo abitativo. In quest’ultimo caso, l’opzione è comunque esercitabile in caso di mancato inizio dei lavori qualora sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi oggetto di lavori. Inoltre, se alla data del 17/02/2023 non risultano versati acconti, la data di inizio dei lavori
    deve essere attestata dal cedente/committente e dal cessionario/prestatore mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  6. acquisto di unità immobiliari dall’impresa che ha effettuato i lavori di ristrutturazione (art. 16-bis c. 3 DPR 917/1986), “sismabonus acquisti” (art. 16 c. 1-septies D.L. 63/2013) e realizzo di autorimesse o posti auto pertinenziali (art. 16-bis c. 1 lett. d)), per i quali alla data del 16/02/2023 risulti regolarmente presentata la richiesta del titolo abitativo idoneo per l’esecuzione dei lavori;
  7. immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dall’1/04/2009, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, di cui all’art. 119 c. 8-ter, primo periodo D.L. 34/2020;
  8. immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi dal 15/09/2022 nelle Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (Deliberazioni 16/09/2022 e 19/10/2022).

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