Il decremento per l’anno 2025 del saggio di interesse legale non si applica per determinare il valore delle rendite e dell’usufrutto

Come noto (si veda l’Informativa Unistudio n. 35/2024), con il D.M. 10/12/2024, pubblicato sulla G.U. n. 294 del 16/12/2024, il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. è stato ridotto, a partire dall’1/01/2025, dal 2,5% al 2,0% in ragione d’anno.

La variazione del tasso legale produce effetti in relazione ad alcune disposizioni fiscali, tra cui il cosiddetto ravvedimento operoso (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 18/12/1997 n. 472) utilizzato per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi per il quale occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori cal­colati al tasso legale, con maturazione a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il paga­mento.

Il tasso legale da applicare in caso di ravvedimento operoso è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata tem­poris, ed è quindi pari:

  • al 2,50%, dall’1/01/2012 al 31/12/2013;
  • all’1,00%, dall’1/01/2014 al 31/12/2014;
  • allo 0,50%, dall’1/01/2015 al 31/12/2015;
  • allo 0,20%, dall’1/01/2016 al 31/12/2016;
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