La c.d. “Legge di Bilancio 2025” innalza la tassazione delle plusvalenze sulle cripto-attività
La presente Informativa analizza le modifiche apportate dalla c.d. “Legge di Bilancio 2025” al regime impositivo delle cripto-attività definite dall’art. 67 co. 1 lettera c-sexies del Testo Unico delle Imposte come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Per una completa disamina della disciplina fiscale delle medesime si veda l’Informativa Unistudio n. 10/2023 (clicca qui).
Persone fisiche private
Fino al 31/12/2024, per le persone fisiche/private le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, costituivano redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR se superiori, complessivamente, a 2.000,00 euro nel periodo d’imposta.
La “Legge di Bilancio 2025” elimina la franchigia di 2.000,00 euro dal periodo di imposta 2025; di conseguenza, ogni reddito derivante dalle cripto-attività, anche di importo minimo, deve essere dichiarato.
Si ricorda come non risulta tassata la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.
Le plusvalenze e gli altri redditi sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% fino al 31/12/2025 e del 33% dal 1/1/2026.
Per i redditi in esame i contribuenti possono optare per i regimi alternativi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.
La nuova aliquota del 33% si applicherà anche se il contribuente opta per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.
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