La detrazione del 110%, c.d. “superbonus”, è stata introdotta dal Decreto Rilancio in relazione a specifici interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico per le spese sostenute dall’1/7/2020 al 31/12/2021.

Elenco dei soggetti beneficiari della detrazione

Possono beneficiare della norma in esame:

  • i condomini;
  • le persone fisiche (private) che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professione per interventi su unità immobiliari. Le disposizioni non si applicano agli interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibiti ad abitazione principale. Il beneficio opera anche in relazione alle seconde case, ma soltanto se non sono edifici unifamiliari. Quindi, le seconde case nei condomini beneficiano della norma, ma non le ville/villette unifamiliari al mare o in montagna tenute a disposizione;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) nonché dagli enti aventi le stesse finalità dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Di conseguenza, la nuova detrazione non spetta alle società per gli interventi posti in essere sull’immobile strumentale all’esercizio dell’attività a meno che lo stesso non faccia parte di un condominio.

Tipologia di intervento di riqualificazione energetica agevolato

Le detrazioni fiscali previste dall’art. 14 del D.L. n. 63/2013 per gli interventi di efficienza energetica sono pari, a seconda della tipologia di intervento, al 50%, 65%, 70%, 80% e 85%.

Il Decreto Rilancio stabilisce che la detrazione si applica nella misura del 110% in relazione ai seguenti interventi e con i seguenti limiti di spesa:

Intervento

Limite massimo di spesa

A)

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11/10/2017.

60.000,00 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

B)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento (UE) n. 811/2013  a  pompa  di  calore,  ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

30.000,00 Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio

C)

Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

30.000,00 Euro