Si analizzano le principali modifiche apportate in sede di conversione del Decreto “Rilancio”, rinviando ad una prossima informativa di Studio l’analisi delle specifiche disposizioni introdotte per il rinnovamento del parco autovetture e motocicli.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo

Come noto, si veda per una dettagliata analisi le Informative Unistudio nr. 41/2020, 46/2020, 50/2020 e 51/2020 ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, o agli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19/05/2020 (pertanto, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare si fa riferimento ai ricavi/compensi del periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019), spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone
di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo, spetta un credito di imposta nella misura del 30% dei relativi canoni.

Il credito di imposta, sia nella misura del 60% che del 30%, spetta alle strutture alberghiere agrituristiche indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
A seguito delle modifiche apportate (anche dal Decreto Agosto), il credito di impo-sta:

  • è stato esteso alle strutture termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
  • è stato esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente. In tale ipotesi, il credito d’imposta
    spetta nella misura del 20% (10% in ipotesi di contratti di servizi a prestazioni complesse).

È stato inoltre previsto che in caso di locazione, il conduttore possa cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
Il credito è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile/maggio/giugno).

Il Decreto “Agosto” ha esteso il beneficio al mese di giugno 2020 (e luglio 2020 per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale).
L’efficacia della modifica in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Si ricorda che il credito di imposta spetta a condizione che i locatari, esercenti attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
A seguito delle modifiche introdotte il credito d’imposta spetta anche in assenza del suddetto requisito:

  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 01/01/2019;
  • ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19

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