Il “Decreto Liquidità” ha introdotto una serie di misure a sostegno della liquidità delle imprese che sono state oggetto di modifica in sede di conversione del “Decreto Agosto”.

Fondo centrale di garanzia PMI

Alla luce delle modifiche introdotte dal “Decreto Agosto”, la disciplina applicabile fino al 31/12/2020, relativa al Fondo centrale di garanzia PMI è così riepilogabile:

  1. la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  2. la garanzia è concessa senza valutazione del soggetto beneficiario;
  3. non sono previste commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti;
  4. l’importo massimo garantito per singola impresa è di 5 milioni di Euro;
  5. sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019;
  6. la percentuale di copertura della garanzia diretta a favore delle imprese, indipendentemente dai ricavi prodotti dalle stesse nel 2019, è pari al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, per i finanziamenti con durata fino a 72 mesi e con importo totale che non può superare alternativamente:
  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 20191;
  • il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
  • il fabbisogno per i costi del capitale di esercizio e per i costi di investimento nei successivi 18 mesi in caso di piccole e medie imprese e nei successivi 12 mesi per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Il fabbisogno è attestato mediante autocertificazione.

In favore dei soggetti con un ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000,00 Euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (attestata con autocertificazione), la garanzia diretta pari al 90% può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso;

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