Il Decreto-Legge c.d. “Ristori-quater” ha stabilito, tra l’altro, il differimento di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020.

Più precisamente il rinvio viene stabilito a favore:

a) dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data del 30 Novembre 2020 (2019 per i soggetti con periodo di imposta 1/01/2019-31/12/2019) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto al mese di novembre dell’anno 2019;

b) dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività in data successiva al 30 novembre 2019;

c) dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, indipendentemente dall’andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall’ammontare dei ricavi o compensi 2019, se esercenti le attività economiche sospese di cui all’art. 1 del DPCM 3 Novembre 2020;

d) dei soggetti esercenti le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “zone rosse”, come individuate alla data del 26 novembre 2020;

e) dei soggetti che operano nei settori economici di cui al successivo allegato, ovvero che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, se hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse”, come individuata alla data del 26 novembre 2020.

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