Si sottolinea che nessuna variazione normativa significativa è intervenuta nel corso del 2020 e pertanto la disciplina applicabile è pressoché identica a quella che era in vigore nell’anno 2019, di seguito riassunta.

Ai fini IVA:
  • per i beni omaggiati oggetto della propria attività di impresa l’IVA risulta detraibile a prescindere dal valore unitario del bene, in quanto la successiva cessione gratuita risulta sempre soggetta ad IVA;
  • per i beni omaggiati non rientranti nella propria attività di impresa l’IVA risulta detraibile se il costo unitario del bene non è superiore a 50,00 Euro (qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni, occorre considerare il costo dell’intera confezione, anziché quello dei singoli componenti, ai fini di determinare la soglia dei 50,00 Euro).
Ai fini delle imposte dirette:
  • le spese per gli omaggi di valore unitario fino a 50,00 Euro risultano interamente deducibili;
  • le spese per gli omaggi di valore unitario superiore a 50,00 Euro, soggiacciono al generale limite di deducibilità fissato per le spese di rappresentanza (nel limite del 1,5% per ricavi fino a Euro 10.000.000; nel limite dello 0,6% per ricavi che eccedono Euro 10.000.000 e fino a Euro 50.000.000, nel limite dello 0,4% per la parte che eccede Euro 50.000.000) e all’ulteriore requisito dell’inerenza, ossia, deve trattarsi di spese effettivamente sostenute e documentate, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, sostenute o con criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o coerentemente con pratiche commerciali di settore.

La successiva tabella riassuntiva evidenzia il trattamento fiscale degli omaggi natalizi relativi a beni rientranti nell’attività esercitata, differenziato in funzione dello specifico beneficiario sia esso un cliente o un dipendente.

La tabella indica che all’azienda che omaggia beni oggetto della propria attività di impresa, essendo la successiva cessione gratuita sempre soggetta ad IVA, è consentita la detrazione dell’IVA assolta.

La rivalsa dell’IVA nei confronti di chi riceve l’omaggio non è obbligatoria e generalmente non viene operata (l’IVA per la quale non è esercitata la rivalsa non si somma al costo complessivo del bene omaggiato ma diviene un autonomo costo indeducibile ex art. 99 del Testo Unico delle Imposte).In assenza di rivalsa, per assoggettare ad IVA la cessione gratuita, l’impresa può alternativamente:

  • emettere una fattura, con la descrizione “omaggio senza rivalsa dell’IVA ex art. 18 DPR 633/72” come causale IVA;
  • emettere autofattura per ciascuna cessione o globale mensile in un unico esemplare indicando altresì che trattasi di “autofattura per omaggi”;
  • tenere il registro degli omaggi, dove annotare l’ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.

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