L’Agenzia delle Entrate aveva reso nota la misura percentuale (pari al 15,6423%) di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione da applicare al credito teorico oggetto di comunicazione.
Con la Legge di conversione del “Decreto Agosto”, sono stati destinati ulteriori fondi al credito d’imposta in oggetto, con conseguente aumento della percentuale di fruizione, che, come indicato nel Provvedimento n. 381183 del 16/12/2020, incrementa dal 15,6423% al 47,1617%.
Pertanto, il credito di imposta spettante a ciascun beneficiario risulta pari:
- all’importo risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per 47,1617%, con troncamento all’unità di euro;
- entro il limite di 60.000,00 Euro.
L’Agenzia delle Entrate, a seguito del nuovo Provvedimento, ha provveduto ad aggiornare l’importo del credito direttamente nel cassetto fiscale dei contribuenti indicando l’importo complessivo del credito d’imposta.
Alla luce dell’incremento della suddetta percentuale prendendo a riferimento, ad esempio, un contribuente che ha comunicato spese per 50.000,00 Euro, con un credito di imposta teorico iniziale di 30.000,00 Euro (pari al 60% delle spese), con il Provvedimento di settembre lo stesso ha potuto beneficiare di un credito di imposta di 4.693,00 Euro (pari al 15,6423% di 30.000,00 Euro); ora si rendono disponibili ulteriori 9.456,00 Euro per complessivi 14.149,00 Euro (pari al 47,1617% di 30.000,00 Euro).
Per non incorrere in errori si raccomanda di verificare l’esatto importo del credito di imposta effettivamente spettante accedendo nell’area riservata del proprio cassetto fiscale, tenendo debitamente conto degli eventuali importi già utilizzati in compensazione con i modelli F24.
Il credito di imposta presente nel cassetto fiscale potrà essere utilizzato in compensazione già nelle prossime scadenze (oppure potrà essere ceduto a terzi entro il 1/12/2021), nella misura in cui le spese indicate nell’istanza di comunicazione inviata entro il 7/09/2020 siano state effettivamente sostenute.
Per quanto concerne, invece, le regole di compensazione, si rimanda all’Informativa Unistudio n. 59/2020.