Proroga per la rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni non quotate
La “Legge di Bilancio 2021” proroga la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni detenute in società non quotate e dei terreni sia agricoli che edificabili.
In particolare, le persone fisiche al di fuori del regime d’impresa, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, possono rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1/01/2021.
Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30/06/2021:
- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
È prevista l’applicazione di un’unica aliquota dell’11% sul valore di perizia sia dei terreni che delle partecipazioni. La prima rata dovrà essere versata entro il 30/06/2021 e le successive entro il 30 giugno di ciascun anno seguente. Sulle rate successive alla prima saranno dovuti gli interessi del 3% annuo a partire dall’1/07/2021. Infine, si ricorda che:
- la rivalutazione ha come effetto la rideterminazione del valore fiscale ai soli fini della determinazione del capital gain;
- in caso di cessione del terreno a un valore inferiore a quello rivalutato è necessario indicare in atto il valore rivalutato al fine di assolvere sullo stesso l’imposta di registro e le imposte ipotecarie-catastali.
Cedolare secca locazioni brevi
Si ricorda come per locazioni brevi si intendano:
- i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo;
- di durata non superiore a 30 giorni ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali;
- stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa;
- direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliare da locare.
A tali contratti possono applicarsi le norme sulla cedolare secca con aliquota al 21%.
La “Legge di bilancio 2021” stabilisce che, il regime fiscale in esame, con effetto dal 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi, l’attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale. La norma opera anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.
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