La c.d “lotteria degli scontrini” permette, ai privati consumatori, di partecipare all’estrazione a sorte di premi in denaro mediante gli acquisti di beni e servizi effettuati presso commercianti al minuto.
Ambito soggettivo e oggettivo
Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione.
Non consentono di partecipare alla lotteria:
- gli acquisti di importo inferiore a 1 Euro;
- gli acquisti effettuati nell’ambito dell’esercizio d’impresa, arte o professioni;
- gli acquisti effettuati in contanti;
- gli acquisti online;
- gli acquisti di biglietti del cinema, dei teatri e dei musei;
- le spese per le spedizioni postali;
- gli acquisti effettuati presso i distributori di carburante;
- gli acquisti di titoli di sosta.
In fase di prima applicazione, non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti:
- per i quali è emessa fattura elettronica;
- per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria;
- per i quali è comunicato il codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.
Condizioni per partecipare alla lotteria
Per partecipare alla lotteria è necessario che:
- il pagamento del corrispettivo sia effettuato esclusivamente mediante strumenti elettronici (ad esempio carta di credito, di debito, bancomat, carte prepagate, bonifici). Non sono considerati pagamenti elettronici quelli effettuati tramite ticket restaurant o altri buoni;
- l’acquisto sia effettuato presso esercenti che memorizzano e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;
- l’acquirente, all’atto dell’acquisto, comunichi all’esercente il proprio “codice lotteria”.
Il “codice lotteria” è un codice “pseudonimo” alfanumerico a barre generabile a partire dal codice fiscale accedendo al sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it (Portale Lotteria), nella sezione “Partecipa ora”.
Ogni acquisto valido per la lotteria genera dei biglietti virtuali; in particolare, viene generato un biglietto per ogni Euro di corrispettivo, con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ciascuno scontrino.
I commercianti, a seguito del provvedimento del 23/12/2020, hanno tempo fino al 11/04/2021 per adeguare, ove necessario, i propri registratori di cassa in modo che il relativo tracciato per l’invio dei corrispettivi giornalieri contenga anche i dati richiesti dalla lotteria degli scontrini.
Il contribuente ha la facoltà di:
- segnalare sul “Portale Lotteria” se l’esercente, all’atto dell’acquisto, ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni saranno ammesse dall’1/03/2021;
- accedere, tramite un’area riservata (accessibile mediante SPID Livello 2, CNS o Carta d’Identità Elettronica) e verificare gli scontrini elettronici, il numero di biglietti virtuali associati nonché le eventuali vincite. L’area riservata sarà attivata entro l’11/03/2021.
[…]