Il contratto simulato permette alle parti di porre in essere un complesso quadro negoziale in cui vi è una divergenza tra quanto le parti desiderano appaia verso l’esterno e quanto invece vogliono che venga in concreto prodotto tra loro. La simulazione fa sì che l’apparenza prevalga sulla realtà, creando una distorsione capace di produrre un pregiudizio nei confronti dei terzi estranei all’accordo simulato. L’ordinamento non può tollerare tale distorsione e sanziona il contratto simulato disciplinandone gli effetti e imponendo un regime probatorio stringente.
L’istituto, noto fin dal diritto classico (i romani lo chiamavano contractus imaginarius), è stato nel tempo raffinato e tenuto aggiornato dall’intervento della Giurisprudenza.
La nozione di simulazione
Tradizionalmente, la simulazione è definita come una divergenza tra volontà e dichiarazione.
Ossia, le parti vogliono che si produca un determinato effetto, ma dichiarano una cosa diversa. In giurisprudenza, si parla di dissociazione concordata tra volontà e dichiarazione.
In altri termini, la simulazione è una apparenza negoziale creata intenzionalmente dalle parti al fine di mostrare una realtà non corrispondente, in tutto o in parte, all’effettivo assetto d’interessi. Le parti, quindi, realizzano una divergenza, consapevole e concordata, tra la volontà effettiva ma tenuta segreta, e la dichiarazione fittizia ma esternata (c.d. ostensibile).
Vi sarebbe, quindi, una contrapposizione tra due dichiarazioni, una con efficacia interna tra le parti e una con efficacia esterna e opponibile ai terzi. In questo modo, le parti non vogliono produrre alcun effetto o vogliono produrre effetti diversi rispetto a quelli che, per contro, derivano da quanto è stato dichiarato.
Si potrebbe anche affermare, però, che non vi è una vera e propria divergenza tra voluto e dichiarato, in quanto le parti vogliono effettivamente l’intero congegno simulatorio.
Ci sarebbero, quindi, due volontà distinte ma collegate all’unico scopo di creare un complesso meccanismo in cui l’efficacia esterna e interna, ancorché divergenti, convivono nel medesimo negozio.
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L’articolo dell’Avv. Cristiano Bertazzoni è apparso sulla rivista “Società Contratti Bilancio Revisione”, edita da Eutekne