Come noto il “Decreto Sostegni-bis” ha introdotto misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19. Analizziamo le ulteriori novità introdotte per gli operatori economici.
Bonus canoni locazioni
Viene disposta la proroga, dal 30 Aprile 2021 al 31 Luglio 2021, del credito spettante alle imprese operanti nel settore turistico e ricettivo.
Per poter beneficiarie dell’agevolazione, le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi registrati nei periodi precedenti, devono aver subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019: viene pertanto mantenuto il criterio di determinazione della riduzione del fatturato mese su mese”.
La misura del credito è determinata applicando le seguenti percentuali ai canoni versati (principio di cassa):
- 60% nel caso di contratti di locazione;
- 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse;
- 30% nel caso di affitto d’azienda relativo ad agenzie di viaggio e tour operator;
- 50% nel caso di affitto d’azienda di strutture turistico ricettive.
A favore dei soggetti diversi dalle imprese operanti in ambito turistico (ai quali era già stato riservato il bonus locazione nei mesi da marzo a giugno 2020 e da ottobre a dicembre 2020) relativamente ai canoni corrisposti per l’utilizzo degli immobili destinati ad attività industriale, agricola, artigianale, all’esercizio di arti e professioni, viene prevista la possibilità di poter usufruire di un nuovo credito di imposta per le mensilità da gennaio a maggio 2021, al rispetto delle seguenti condizioni:
- conseguimento di ricavi o compensi, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019 per i soggetti cosiddetti solari), non eccedenti la soglia dei 15 milioni di euro;
- ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 inferiore di almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (viene pertanto abbandonato il criterio di determinazione della riduzione del fatturato mese su mese”); il requisito del calo del fatturato, tuttavia, non opera per gli operatori che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, cui il contributo spetterà comunque.
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