Unistudio Legal&Tax, con gli avvocati Massimo Gambino e Matilde Colombo, ha ottenuto un significativo provvedimento dal Tribunale di Milano – sia sotto il profilo del diritto assicurativo che di quello ereditario – che si incanala nella scia del principio nomofilattico recentemente enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 11421/2021 dello scorso aprile.
Con la sentenza n. 4707 del 31 maggio 2021, il Tribunale di Milano ha aderito integralmente alle deduzioni svolte da Unistudio Legal&Tax, statuendo che la designazione dei beneficiari mediante la formula generica “eredi testamentari o legittimi dell’assicurato” (c.d. designazione generica) deve essere interpretata individuando i beneficiari in coloro che appartengono, in astratto, alla categoria dei successibili “testamentari o legittimi”, indipendentemente dalla circostanza che abbiano acquistato la qualità di eredi. Tale indicazione, integrando un mero criterio di determinazione per relationem, ha valore prettamente nominativo ma non assume rilevanza sotto il profilo della ripartizione della prestazione assicurata.
Data la natura iure proprio del diritto alla liquidazione di cui è titolare il beneficiario – che trova la propria fonte in via autonoma nel contratto assicurativo stesso – la conclusione a cui giunge il Tribunale meneghino è che, in caso di pluralità di beneficiari, salvo diversa esplicita indicazione da parte del contraente, le quote dei beneficiari debbono presumersi uguali e non seguono le regole della devoluzione ereditaria.