Il “Decreto Sostegni-bis” introduce misure urgenti per operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza da COVID-19.

Il D.L. n. 73/2021 è stato convertito dalla Legge n. 106 del 23/07/2021, entrata in vigore il 25/07/2021, che ha apportato alcune novità rispetto al testo originario.

Novità per le società, imprese e lavoratori autonomi

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per legge

Al fine di favorire le attività economiche per le quali, con l’introduzione delle misure anti COVID-19 è stata disposta tra l’1/01/2021 e il 25/07/2021 la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni, sono stati stanziati 140.000.000,00 di Euro per il 2021.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con apposito decreto, dovrà individuare:

  • i beneficiari e l’ammontare dell’aiuto tenendo conto delle misure di ristoro già adottate nonché dei contributi a fondo perduto concessi;
  • le modalità di erogazione del beneficio al fine di garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.
Bonus canoni locazioni

Si ricorda come il “Decreto Sostegni-bis” sia intervenuto sul credito d’imposta relativo ai canoni di locazione di immobili a uso non abitativo:

  • prorogandolo fino al 31/07/2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30/04/2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator;
  • prevedendo la possibilità di accedere ad un nuovo credito di imposta, per i mesi da gennaio a maggio 2021 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di Euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26/05/2021 (2019 per i soggetti cosidetti solari), nel rispetto di determinate condizioni.

In sede di conversione il credito di imposta è concesso anche:

  • alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di Euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26/05/2021 (normalmente il 2019);
  • in relazione ai canoni versati (principio di cassa) con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021;
  • a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1/04/2020 e il 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l’1/04/2019 e il 31/03/2020.

Il credito d’imposta spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1/01/2019.

Il credito d’imposta per le su indicate attività di commercio al dettaglio spetta:

  • nella misura del 40% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • nella misura del 20% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività.

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