Analizziamo le principali novità introdotte dalla legge di bilancio per i privati e le persone fisiche
La nuova IRPEF
La nuova riforma dell’IRPEF, con decorrenza dall’1/01/2022, mira a ridurre l’imposizione fiscale con modifiche relative a:
- scaglioni di reddito imponibile e alle aliquote applicabili (vedi allegato);
- detrazioni d’imposta per tipologie di reddito;
- “trattamento integrativo della retribuzione”.
Modifiche alle detrazioni d’imposta
Le modifiche introdotte sulle detrazioni d’imposta sono relative, in particolare, ai redditi derivanti da:
- lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- pensioni;
- assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- lavoro autonomo, ai redditi d’impresa e ad alcuni redditi diversi.
Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”
Viene poi disposta la modifica della disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione”, il c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”, previsto a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati.
Il bonus era riconosciuto ai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 Euro. In particolare, la “Legge di bilancio 2022” modifica il limite di reddito complessivo riducendolo a 15.000,00 euro.
Inoltre, i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 ma non a 28.000,00 euro, possono usufruire di una particolare “clausola di salvaguardia” introdotta al fine di tutelare situazioni di “incapienza”.
Bonus affitto under 31
I giovani che stipulano contratti di locazione ad uso abitativo possono contare su una disciplina maggiormente favorevole, per i contratti con decorrenza dall’1/01/2022.
Viene infatti prevista, per i primi quattro anni di durata contrattuale (per i contratti stipulati fino al 31/12/2021 era per i primi tre anni), una detrazione dall’imposta lorda se si rispettano i seguenti requisiti:
- giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti;
- reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro;
- stipula di un contratto di locazione ai sensi della Legge n. 431/1998 (c.d. contratto di locazione di immobile ad uso abitativo) per l’intera unità immobiliare o porzione di essa da destinare a propria residenza e sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati.
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