Fondo centrale di garanzia PMI

Le modifiche apportate dalla “Legge di bilancio 2022” all’operatività straordinaria del Fondo centrale di garanzia PMI sono le seguenti:

  • la disciplina viene prorogata al 30/06/2022 (in precedenza la scadenza era fissata al 31/12/2021);
  • a decorrere dall’1/04/2022, la garanzia non sarà più a titolo gratuito ma sarà concessa previo pagamento di una commissione da versare al Fondo;
  • dall’1/01/2022, viene diminuita dal 90% all’80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro. Per il rilascio della garanzia, dall’1/04/2022, come sopra evidenziato, è prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo
  • fino al 30/06/2022 la garanzia è concessa senza l’applicazione dello specifico modello di valutazione previsto (di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del MISE del 12/02/2019);
  • dall’1/07/2022 al 31/12/2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo. L’importo massimo garantito dal Fondo ad ogni impresa sarà pari a 5 milioni di euro. La garanzia sarà concessa mediante applicazione dello specifico modello di valutazione previsto (di cui alla parte IX, lettera A delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo). Secondo tale modello, la valutazione del merito di credito (per i soggetti beneficiari diversi dalle start-up) sarà effettuata tramite l’attribuzione alle imprese di una probabilità di inadempimento secondo fasce di valutazione che compongono la scala di valutazione.
Garanzia SACE

Si ricorda come la SACE S.p.A al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia da COVID-19, abbia concesso, fino al 31/12/2021, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle suddette imprese, di durata non superiore a 6 anni ovvero al maggior termine di durata indicato nel successivo capoverso, con la possibilità di avvalersi di un periodo di preammortamento di durata fino a 36 mesi.

Su richiesta delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni, già garantiti da SACE S.p.A., possono essere

  • estesi fino ad una durata massima di 10 anni
  • sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a 10 anni.

“Legge di Bilancio 2022”  proroga le disposizioni sopraindicate fino al 30/06/2022.

Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni

A decorrere dall’1/03/2021 e fino al 30/06/2022 (in precedenza 31/12/2021) la società SACE S.p.A. rilascia la garanzia di cui al paragrafo precedente, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie (di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione) delle microimprese, piccole e medie imprese.

[…]