Come noto è stato introdotto un obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro competente nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali (art. 2222 c.c.).
Il nuovo adempimento è già stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro con la Nota n. 29 dell’11/01/2022.
Per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale avviati dopo l’11/01/2022, sono a regime le regole secondo le quali la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione da parte del lavoratore autonomo occasionale.
La comunicazione dell’avvio dell’attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali deve essere effettuata dall’impresa committente tramite sms o posta elettronica.
In attesa dell’aggiornamento/integrazione degli applicativi, la comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail allo specifico indirizzo di posta elettronica (ordinaria e non elettronica) messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale (elenco allegato) competente per territorio, ossia del luogo in cui si svolge la prestazione.
Tale e-mail preventiva deve contenere le seguenti informazioni, in assenza delle quali la comunicazione sarà considerata omessa:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
Le comunicazioni trasmesse potranno essere annullate e i dati possono essere modificati prima che l’attività del prestatore abbia inizio.
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