Novità IMU su abitazione principale, fabbricati e relative pertinenze

Esenzione sulle abitazioni principali

Con decorrenza dal periodo d’imposta 2022, l’art. 5-decies del D.L. n. 146/2021, convertito con Legge n. 215/2021, ha modificato nuovamente la disciplina dell’esenzione IMU prevista per l’abitazione principale.
Viene stabilito, infatti, che nel caso in cui i coniugi, non formalmente separati o divorziati, abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.
L’agevolazione consiste nell’esenzione dall’imposta, ovvero nell’applicazione di un’aliquota ridotta con detrazione per gli immobili cd. di “lusso” (cat. A/1, A/8, A/9), per una sola unità immobiliare da destinare ad abitazione principale per il nucleo familiare globalmente inteso. Se l’immobile abitato è composto da più unità immobiliari, autonomamente iscritte o iscrivibili in catasto, le singole unità immobiliari che non risultano abitazione principale saranno soggette a imposizione autonomamente in base alla propria rendita, a meno che non si provveda al loro accatastamento unitario all’abitazione principale.
In presenza di residenze anagrafiche disgiunte tra coniugi, la scelta dell’immobile sul quale applicare l’agevolazione per l’abitazione principale può essere presa anche qualora le residenze siano situate in Comuni diversi. È necessario comunicare la scelta mediante presentazione della Dichiarazione IMU, entro il 30 giugno 2023 in riferimento all’esenzione sull’anno 2022, barrando il campo 15 relativo all’esenzione e compilando le annotazioni con la frase: “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, co. 741, lett. b), della Legge n. 160/2019”.
Tutti coloro che si dovessero trovare nella situazione sopra descritta devono quindi effettuare la scelta dell’immobile da considerare agevolato ai fini IMU e provvedere di conseguenza alla presentazione della Dichiarazione IMU.
Si evidenzia, inoltre, che tale novità non ha efficacia retroattiva.

Pertinenze dell’abitazione principale

All’abitazione principale possono essere attribuite delle pertinenze, solamente se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. A questo scopo, si ricorda che alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione principale cui si riferiscono, nel rispetto di alcuni limiti.
Infatti, il regime IMU di favore previsto per le abitazioni principali è estendibile soltanto fino a un massimo di tre pertinenze, purché ognuna di categoria catastale diversa. Se, invece, il contribuente avesse soltanto due pertinenze, ma della stessa categoria catastale, può scegliere quale delle due pertinenze assoggettare autonomamente a imposta.
Pertanto, per le pertinenze eccedenti i predetti limiti numerici, non possono essere applicate le agevolazioni previste ai fini IMU per le abitazioni principali. Di conseguenza, l’imposta deve essere versata nei modi e termini previsti per gli altri immobili.
Particolare attenzione deve essere posta alle pertinenze non accatastate autonomamente.
Ai sensi della Nota del 4 giugno 2020 della Direzione centrale dei servizi catastali, le cantine devono essere oggetto di autonomo accatastamento e avere una propria rendita catastale. Nel caso in cui siano presenti due cantine

  • una censita autonomamente
  • l’altra classificata unitamente all’abitazione principale

solamente quest’ultima potrà essere considerata pertinenza non soggetta in modo autonomo a imposizione, nonostante non abbia una propria rendita catastale.

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