Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 ha introdotto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
“Congelamento” delle norme sulle perdite di capitale e ricapitalizzazioni
Fino al 31/12/2020 è sospesa l’applicazione delle disposizioni di legge che impongono la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società in caso di:
1. riduzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
2. riduzione del capitale al di sotto del limite legale.
Di conseguenza, se i soci non intervengono sul capitale sociale:
1. nella prima ipotesi, l’obbligo di ricapitalizzazione opererà dall’1/01/2021;
2. nella seconda ipotesi la società non entrerà automaticamente in liquidazione ma si creerà una situazione di “congelamento” che permetterà di differire ogni decisione all’1/01/2021. In tale data, i soci dovranno decidere se riportare il capitale sociale al minimo legale, trasformare la società o procedere con la liquidazione della stessa.
Valutazione della continuità aziendale
Il D.L. Liquidità intende neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica consentendo ai bilanci di mantenere una concreta e corretta valenza informativa nei confronti dei terzi e alle imprese, che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso al 31/12/2020.
Si prevede, quindi, che nella redazione del bilancio 2020 la valutazione delle voci nella prospettiva della continuità aziendale potrà comunque essere operata se la stessa risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23/02/2020 (trattasi pertanto sia dei bilanci chiusi e approvati dall’assemblea dei soci entro il 22/02/2020 che i bilanci chiusi entro il 22/02/2020 e non ancora approvati) Il criterio di valutazione adottato dovrà essere specificamente illustrato nella nota informativa.
Sospensione del regime di postergazione dei finanziamenti soci erogati dai soci alle società tra il 09/04/2020 e il 31/12/2020
Per incentivare la capitalizzazione delle società da parte dei soci, il D.L. Liquidità prevede che le disposizioni in materia di postergazione dei finanziamenti soci non si applichino ai finanziamenti eseguiti dal 9/04/2020 al 31/12/2020.
Conseguentemente i finanziamenti soci erogati alla società nel periodo indicato potranno essere rimborsati in ogni momento senza condizioni e senza che tale rimborso determini l’insorgere di responsabilità in capo agli amministratori.