Il D.L. n. 50/2022, c.d. Decreto Aiuti, contiene misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.
Il D.L. è entrato in vigore il 18/05/2022.
Crediti di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale
Il Decreto Aiuti ha previsto l’incremento dei crediti di imposta a favore delle imprese:
- a forte consumo di gas naturale;
- diverse dalle imprese a forte consumo di gas naturale;
- diverse dalle imprese c.d. “energivore” dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW.
È stato inoltre introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre 2022, per le quali valgono, le medesime norme previste per il secondo trimestre 2022.
Credito di imposta per gli autotrasportatori
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa, al netto dell’Iva, sostenuta nel primo trimestre del 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria Euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività supportato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa (IRPEF/IRES) né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
- non è soggetto al limite di 250.000,00 Euro annuo previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Modello Redditi e al limite di 2.000.000,00 di Euro annuo per l’utilizzo in compensazione dei crediti;
- è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato.
Credito di imposta beni immateriali 4.0
Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B alla Legge n. 232/2016 ossia i beni immateriali 4.0, a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2023 (ovvero entro il 30/06/2024 a condizione che entro la data del 31/12/2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di Euro.
Il Decreto Aiuti ha previsto che per gli investimenti in esame effettuati nel periodo 1/01/2022 – 31/12/2022 ovvero entro il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione, il credito di imposta è innalzato dal 20% al 50% del costo.
Nessuna modifica è invece intervenuta con riferimento alle misure previste per i periodi successivi. Si veda la successiva tabella di sintesi.
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