Si esaminano le novità introdotte dal Decreto Ucraina, dal Decreto Aiuti e dal Decreto PNRR in materia di detrazioni edilizie.

Vengono, inoltre, analizzati i principali chiarimenti forniti in materia da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Novità introdotte dal Decreto Ucraina

a) Certificazione SOA

A partire dall’1/01/2023 e fino al 30/06/2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali gli interventi di cui agli art. 119 e 121 D.L. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000,00 Euro dovrà essere affidata:

  • a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), della qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 (certificazione SOA);
  • a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto), documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione.

Tale disciplina non si applica ai lavori in corso di esecuzione ed ai contratti di appalto e subappalto aventi data certa anteriore a quella di entrata in vigore della norma.
A partire dall’1/07/2023, invece, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali gli interventi di cui agli art. 119 e 121 D.L. 34/2020, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000,00 Euro dovrà essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso della qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (certificazione SOA) al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto).

Pertanto, a partire dall’1/07/2023, la fruizione della detrazione sarà condizionata all’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione (SOA) all’impresa esecutrice.
Il riferimento all’art. 121 D.L. 34/2020, in caso di lavori di importo superiore a 516.000,00 Euro, rende necessaria la certificazione SOA – oltre che per il “Superbonus 110%” – anche per tutte le detrazioni edilizie per le quali è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, ovvero:

  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • ristrutturazione edilizia ordinaria;
  • nuova detrazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Novità introdotte dal Decreto Aiuti

a) Proroga termine “Superbonus 110%” per edifici unifamiliari

Con riferimento agli edifici unifamiliari ed alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, è prorogato al 30/09/2022 (precedentemente 30/06/2022) il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del “Superbonus 110%” sostenendone le relative spese.
È altresì prorogata al 30/09/2022 anche la data di riferimento per il calcolo dello stato avanzamento lavori del 30% per poter beneficiare dell’ulteriore maggior termine del 31/12/2022.
Pertanto, con riferimento agli edifici unifamiliari ed alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno, il “Superbonus 110%” spetta come segue:

  • nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022, qualora al 30/09/2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Infatti, ai fini del calcolo del limite del 30%, devono essere considerati anche gli importi che eccedono i limiti di spesa della detrazione del “Superbonus 110%”, gli importi che sono agevolabili con altri “bonus” diversi dal “Superbonus 110%” ed anche gli importi non fiscalmente agevolabili;
  • nella misura del 110% per le spese sostenute fino allo scorso 30/06/2022 in tutti gli altri casi.

Per approfondimenti in merito al “Superbonus 110%” vedasi l’Informativa Unistudio n. 10/2022.

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