Decreto Aiuti-Ter | crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas – proroga e rafforzamento per i mesi di ottobre e novembre 2022
Estesi anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
In particolare, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione, viene previsto per le imprese:
- energivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (in luogo dei 16,5 kW previsti nelle precedenti versioni dell’agevolazione), un credito d’imposta pari al 30% (prima 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022;
- non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% (prima 25%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Tali crediti d’imposta:
- dovranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31/03/2023;
- potranno essere ceduti a terzi, a determinate condizioni. Il cessionario dovrà comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31/03/2023;
- non concorreranno alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.
Entro il 16/02/2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 2022. Pena, la decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
Il Decreto proroga il termine per l’utilizzo dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al terzo trimestre 2022, dal 31/12/2022 al 31/03/2023.
Anche in questo caso, entro il 16/02/2023 i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’importo del credito maturato nel 2022. Pena la decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.
Viene inoltre stabilito uno specifico obbligo per il fornitore dell’impresa diversa dalle imprese a forte consumo di gas naturale/diversa dalle imprese c.d. “energivore”, beneficiaria del credito d’imposta che si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel terzo trimestre 2019.
Entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, il fornitore ha l’onere di comunicare al cliente, a fronte di specifica richiesta:
- il calcolo dell’incremento di costo della componente energeAca;
- l’ammontare del credito di imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.
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