Crisi di impresa: con l’entrata in vigore della riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 83/2022 pubblicato in GU il 1° luglio 2022) viene introdotto in capo all’imprenditore (sia in forma individuale che collettiva) l’obbligo di attuare specifiche procedure per rilevare tempestivamente la crisi d’impresa e preservare la continuità aziendale, che se non attuato può comportare una responsabilità patrimoniale illimitata da parte dello stesso.
Più precisamente, con la modifica di taluni articoli del Codice Civile, l’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, ha l’obbligo di:
- di istituire e mantenere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. L’obiettivo è la rilevazione tempestiva dell’eventuale crisi in grado di rilevare gli eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico e finanziario e verificare la sostenibilità dei debiti, valutando periodicamente l’adeguatezza;
- di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Il codice non contiene una precisa indicazione di quale sia l’assetto più adeguato per un’impresa, sulla base della sua natura e dimensione.
Strumenti di monitoraggio
Primaria dottrina ritiene che tale obbligo possa essere assolto mediante la redazione di reporting interni, opportunamente formalizzati e conservati agli atti anche ai fini di prova, contenenti delle misure minime, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la stesura di un organigramma delle varie funzioni aziendali con la suddivisione delle mansioni e delle responsabilità;
- l’istituzione di un’adeguata pianificazione finanziaria con previsioni degli incassi e pagamenti dei 12 mesi successivi;
- la stesura di bilanci di previsione (budget mensili o con diversa periodicità) per analizzare gli scostamenti con i consuntivi; la sostenibilità dei debiti deve essere continuamente verificata per i sei mesi successivi;
- il calcolo degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi sia preventivi;
- l’analisi dei principali rischi che incombono sull’impresa e che possono minare la continuità aziendale (risk management);
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