Analizziamo le novità introdotte relativamente alla fatturazione elettronica, a seguito della pubblicazione alla fine dell’anno di alcune precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’entrata in vigore del c.d. “Decreto Milleproroghe 2023”.
Fatture emesse nel corso del 2023 da parte di soggetti aderenti a “regimi agevolati”
Come noto il c.d. “Decreto PNRR” (Informativa n. 25/2022) ha esteso a partire dal 1/07/2022, l’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI), anche:
- ai soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (i cosiddetti minimi) di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011 e che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000,00 Euro;
- ai soggetti che adottano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. n. 190/2014 e che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno superiori a 25.000,00 Euro;
- alle associazioni e gli enti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che, nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000,00 Euro;
prevedendo altresì che a decorrere dall’1/01/2024, i soggetti sopra indicati, saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi.
L’Agenzia delle Entrate con la Faq n. 150 del 22/12/2022, ha specificato che la dicitura “e che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi ….. superiori a 25.000,00 Euro” è da ritenersi relativa solamente all’esercizio 2022 con riferimento ai ricavi/compensi del 2021 e non anche al successivo esercizio 2023 con riferimento ai ricavi/compensi del 2022.
Di conseguenza qualora i suddetti soggetti indicati da numeri da 1) a 3), solamente nel corso del 2022, abbiano superato i menzionati ricavi/compensi di 25.000,00 Euro, non avranno l’obbligo nel 2023 di emettere fattura elettronica (potranno emetterla facoltativamente anche per godere, congiuntamente al rispetto degli altri requisiti richiesti, della riduzione dei termini di accertamento di due anni) e potranno pertanto emettere fatture cartacee/analogiche.
Divieto di emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie
Viene previsto anche per l’anno 2023 il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio dai soggetti:
- tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema;
- che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
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