Esaminiamo le due principali disposizioni introdotte a favore delle società e degli imprenditori individuali dalla c.d. “Legge di bilancio 2023” in vigore dall’1/01/2023.
Assegnazione/cessione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Dal 1° Gennaio 2023 fino al 30 Settembre 2023, le società di persone (snc, sas) e le società di capitali (srl, spa, sapa), possono assegnare o cedere ai propri soci (persone fisiche o società), con tale qualifica alla data del 30/09/2022, ovvero che risultino iscritti a libro soci entro il 30/01/2023 in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1/10/2022:
- tutte le categorie di beni immobili, ad eccezione di quelli strumentali utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale di cui all’art. 43 comma 2 del TUIR;
- i beni mobili iscritti in pubblici registri, ad eccezione di quelli utilizzati dall’impresa come beni strumentali nell’esercizio della propria attività (ad esempio autovetture utilizzate da società di noleggio);
usufruendo di una tassazione ridotta ai fini delle imposte dirette ed indirette, quest’ultime per le sole imposte di registro e ipotecarie/catastali e non per l’IVA, che si applicherà in misura ordinaria.
Medesime agevolazioni fiscali di vantaggio sono concesse alle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni e che opteranno, entro il 30 settembre 2023, per la trasformazione in società semplice.
Principali caratteristiche dell’agevolazione
Imposte dirette
Applicazione, in luogo della tassazione ordinaria, di una imposta sostitutiva (dell’Irpef/Ires/Irap) nella misura dell’8% (elevata al 10,5% per le società risultanti non operative, per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulla seguente differenza:
valore normale dei beni assegnati/ceduti/posseduti all’atto di trasformazione – costo fiscalmente riconosciuto
Più precisamente:
- nell’ambito dell’assegnazione agevolata degli immobili/trasformazione in società semplice, viene riconosciuta la possibilità di determinare il valore normale, facendo riferimento alle rendite catastali, valorizzate mediante l’applicazione dei moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro;
- nell’ambito della cessione agevolata degli immobili, viene introdotta la disposizione secondo la quale il corrispettivo (sul quale applicare l’imposta sostitutiva) non potrà essere inferiore al valore catastale determinato secondo le indicazioni di cui al precedente punto;
- applicazione di una imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta (ad es. sulla riserva di rivalutazione) annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano;
- viene previsto che per il socio assegnatario (di società di capitali) l’operazione non risulta più fiscalmente neutra, in quanto la parte delle riserve “assegnate” che eccede la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società costituirà utile in natura da tassare secondo le ordinarie regole di tassazione che si differenziano a seconda che si tratti di partecipazioni qualificate o non qualificate.
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