Con la presente Informativa vengono esaminate le principali disposizioni introdotte con riferimento agli immobili dalla c.d. “Legge di Bilancio 2023” in vigore dall’1/01/2023, con particolare focus sulle detrazioni edilizie.

Superbonus: novità in materia di interventi effettuati dai condomini

Il Decreto Aiuti-quater (D.L. 176/2022) ha stabilito che per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2025, nelle seguenti misure:
Anno di sostenimento della spesa

  • 2022 percentuale di detrazione 110%
  • 2023 percentuale di detrazione 90%
  • 2024 percentuale di detrazione 70%
  • 2025 percentuale di detrazione 65%

Sempre ai sensi del Decreto Aiuti-quater, la riduzione dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 non si applica agli interventi:

  • per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA/CILAS); in caso di interventi su edifici condominiali è necessario anche che la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/2022 (ovvero entro il 24/11/2022);
  • che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti presentata l’apposita istanza per l’acquisizione del titolo abitativo.

Con la “Legge di Bilancio 2023” è stato altresì previsto che la riduzione dal 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023 non si applica anche agli interventi effettuati dai condomini per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (19/11/2022);
  • alla data del 31/12/2022 risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA/CILAS).

La data dell’assemblea dovrà essere attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio (ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’art. 1129 del Codice Civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea).

Proroga “bonus barriere architettoniche”

Viene prorogata fino al 31/12/2025 la detrazione IRPEF/IRES pari al 75% in 5 anni delle spese sostenute fino al 31/12/2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Come evidenziato nell’Informativa n. 11/2022:

  • sono agevolabili anche le spese di smaltimento e bonifica dei materiali e della barriera architettonica sostituita;
  • la detrazione spetta in 5 quote annuali di pari importo;
  • la spesa massima agevolabile è pari a:
    • 50.000,00 euro per edifici unifamiliari;
    • 50.000,00 euro per unità immobiliari site in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno;
    • 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
    • 30.000,00 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti più di 8 unità immobiliari.

La “Legge di bilancio 2023” ha stabilito, inoltre, che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai suddetti lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

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