La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la c.d. “Tregua Fiscale”, ossia una serie di misure finalizzate a permettere la regolarizzazione agevolata di violazioni fiscali di varia natura, la chiusura di liti fiscali pendenti e la rottamazione/stralcio di cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione, di seguito analizzate.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

In riferimento alle comunicazioni di irregolarità relative al controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli artt. 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972, dei periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, è concessa una definizione agevolata delle somme dovute, con una riduzione delle sole sanzioni dall’attuale 10% al 3%.

A tal fine, per godere della sanzione ridotta è necessario effettuare il pagamento di quanto dovuto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, degli interessi e delle imposte e/o contributi previdenziali dovuti, senza alcuna riduzione delle imposte non versate o che verranno versate in ritardo.

Possono essere definite le comunicazioni di irregolarità recapitate successivamente all’1/01/2023 o prima, se il termine di pagamento di 30 giorni (90 in caso di avviso telematico) non è ancora scaduto all’1/01/2023.

Le comunicazioni di irregolarità, relative anche a periodi d’imposta precedenti al 2019, che sono state oggetto di rateazione e il cui pagamento è ancora in corso all’1/01/2023, possono essere definite con il pagamento del debito residuo considerando il ricalcolo della sanzione ridotta al 3%, proseguendo nel piano di rateazione originario. La sanzione agevolata si calcola applicando il 3% all’imposta residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti al 31/12/2022, sottraendo eventuali rate scadute non ancora versate.

Quanto già versato, anteriormente alla definizione, è definitivamente acquisito e non recuperabile.

Rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo automatico o formale delle dichiarazioni

Il pagamento delle somme dovute a seguito di controllo automatico o formale (con tale forma di controllo l’Agenzia delle Entrate verifica la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente nonché con i dati presenti in Anagrafe Tributaria) delle dichiarazioni può essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal relativo ammontare. In caso di omesso o tardivo versamento, oltre i limiti del lieve inadempimento, si determina l’inefficacia della
definizione.

Regolarizzazione irregolarità formali

Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o di adempimenti di natura formale, che non sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF, IRES, IRAP ed IVA, commesse fino al 31/10/2022, possono essere regolarizzate versando un importo di 200,00 euro per ogni periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto in due rate di pari importo da versare, entro il 31/03/2023 e il 31/03/2024, e con l’eliminazione dell’irregolarità od omissione.

Sono esclusi dalla possibilità di regolarizzazione:

  • gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167;
  • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
  • le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data dell’1/01/2023.

Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno disciplinate le modalità attuative.

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