Con la presente Informativa viene esaminata l’estensione anche al secondo trimestre 2023 (introdotta dal c.d. “Decreto Bollette”) dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

Viene previsto, in presenza delle condizioni richieste con riferimento a ciascuna agevolazione:

  • per le imprese energivore, un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  • per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023;
  • per le imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2023;
  • per le imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2023.

Tali crediti d’imposta:

  • dovranno essere utilizzati in compensazione nel modello F24, entro il 31/12/2023;
  • potranno essere ceduti a terzi, a determinate condizioni; il cessionario dovrà comunque utilizzare i crediti d’imposta entro il 31/12/2023;
  • non concorreranno alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP.

Viene stabilito uno specifico obbligo per il fornitore dell’impresa diversa dalle imprese a forte consumo di gas naturale/ e dalle imprese c.d. “energivore”, beneficiaria del credito d’imposta che si rifornisca di gas naturale o energia elettrica, nel primo trimestre 2023 e nel secondo trimestre 2023, dal medesimo soggetto da cui si è rifornita nel primo trimestre 2019.

In capo al fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta l’agevolazione, vi è l’onere di comunicare al cliente, a fronte di specifica richiesta:

  • il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;
  • l’ammontare del credito di imposta spettante per il secondo trimestre 2023.

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