Vengono esaminate le principali disposizioni introdotte dalla Riforma IRPEF/IRES in materia di lavoro autonomo

Con la presente Informativa vengono esaminate le principali disposizioni introdotte con riferimento agli esercenti arti e professioni dalla c.d. “Riforma IRPEF-IRES”, in vigore generalmente dal 31/12/2024.

Disposizioni di carattere generale
La Riforma introduce, quale criterio generale, il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, specificando che lo stesso è costituito dalla differenza tra tutte (ivi inclusi i corrispettivi relativi alla cessione di clientela e le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e in società semplici che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione all’attività artistica o professionale, e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.
Al confermato principio di cassa continuano a fare eccezione i costi per ammortamenti, canoni leasing e quote T.FR.
Viene altresì disposto che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, devono essere imputati al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. Esemplificando, un pagamento soggetto a ritenuta effettuato il 31/12/X con accredito sul c/c ricevuto da un professionista in data 2/01/X+1, concorrerà a formare il reddito dello stesso nell’anno X e non più nell’anno X+1.

 

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